START-UP INNOVATIVE
Nuova tipologia di impresa definita secondo i termini di legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese. info http://startup.registroimprese.it
La start-up innovativa: requisiti formali e sostanziali
Con l’emanazione dell’art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, il nostro legislatore ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start-up innovativa) con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero.
L’art. 25 co. II, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede innanzitutto una serie di requisiti formali e sostanziali per poter qualificare un’impresa come “start-up innovativa”.
L’impresa “start-up innovativa” può assumere la forma di società di capitali, essendo ammessa la forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata anche nella veste di s.r.l. semplificata o s.r.l. a 1 euro, oppure di società cooperativa, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
Il possesso dei requisiti di forma testé indicati non appare tuttavia sufficiente per poter definire un’impresa come “start-up innovativa” dal momento che l’art. 25 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 richiede altresì la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti di natura sostanziale.
L’art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che:
la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi;
l’impresa deve essere residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 . 917 oppure in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia;
il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
la società non deve distribuire o aver distribuito utili;
la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
L’art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 78 prevedeva inoltre che i soci, persone fisiche, della società dovevano detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Si tratta tuttavia di una disposizione di corporate governace che è stata soppressa dall’art. 9, comma XVI, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
A ciò si aggiunge il fatto che la “start-up innovativa” deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali: le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; l’art. 9, comma XVI, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha infatti ridotto la percentuale di spese in ricerca e sviluppo richieste, essendo stata portata al 15% rispetto al 20% iniziale; la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un’attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all’estero; è possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come previsto per effetto delle modifiche apportate all’art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte dell’art. 9, comma XVI, lett. c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76; la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa; l’art. 9, comma XVI, lett. d) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha esteso l’ambito di titolarità dei diritti di privativa industriale anche ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che sia anch’essa afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Per poter essere considerate “start-up innovative”, le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono depositare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c., una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa tramite pertanto autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 25, co. II, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179. L’art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 ha inteso incentivare l’avvio di attività imprenditoriale e garantire una migliore uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative ed incubatori certificati attraverso la previsione di una disciplina semplificata sotto il profilo della forma dell’atto costitutivo delle imprese. L’atto costitutivo delle società che assumono la forma di “start-up innovative” o di “incubatori certificati” potrà essere difatti redatto mediante atto pubblico oppure mediante atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale), vale a dire attraverso un documento informatico firmato digitalmente. L’art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 prevede inoltre che l’atto costitutivo e le successive modificazioni possa essere redatto secondo un modello uniforme adottato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico che deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.